Consulenza Tecnica Preventiva

La consulenza tecnica preventiva è un procedimento semplificativo introdotto nel 2005 per favorire la conciliazione stragiudiziale in caso di lite fra uno o più soggetti che può essere risolta mediante una soluzione tecnica oppure se l’oggetto della controversia può essere quantificato in un credito o debito da risarcire.

In molti casi, le piccole controversie non necessitano di un processo e possono essere risolte con una consulenza tecnica d’ufficio (conosciuta anche con l’acronimo CTU) da parte del perito incaricato dal tribunale. La figura di un perito interpellato per rispondere ad un quesito tecnico permette di risparmiare molto tempo e denaro rispetto ad un normale processo civile.

Differenza tra Consulenza Tecnica Preventiva CTU e Accertamento Tecnico Preventivo ATP

La consulenza tecnica preventiva è un procedimento disciplinato dall’articolo 696 bis del Codice di procedura civile, da non confondere con l’articolo 969 che si riferisce all’accertamento tecnico preventivo conosciuto con l’acronimo ATP. I procedimenti di istruzione preventiva si utilizzano quando c’è la necessita di assumere una prova ancora prima dell’inizio del processo per motivi di urgenza.

Conviene quindi valutare preventivamente con molta attenzione le proprie esigenze e se ci sono i giusti presupposti e motivarli nell’atto di ricorso. Infatti, a differenza dell’ATP la consulenza tecnica preventiva:

  • non è un procedimento di urgenza
  • le spese legali vengono generalmente poste a carico della parte ricorrente oppure ripartite tra le parti in solido
  • il provvedimento che rigetta la richiesta di consulenza tecnica preventiva non è impugnabile

Consulenza tecnica preventiva e conciliazione delle parti

Quando viene richiesta una consulenza tecnica preventiva il presidente del tribunale o il giudice di pace nomina un consulente d’ufficio affinché compia tutti gli accertamenti necessari e tenta la conciliazione delle parti.

Se la conciliazione non avviene, il consulente d’ufficio procederà depositando la consulenza tecnica che verrà acquisita nel successivo giudizio in merito, a semplice richiesta di una delle parti.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia un esito positivo, invece, il giudice interviene attribuendo, attraverso un decreto, l’efficacia del titolo esecutivo al processo verbale.

Chi paga il CTU? Scopriamo il principio di solidarietà tra le parti

Il consulente tecnico di ufficio ha naturalmente diritto ad un compenso e di essere retribuito per il proprio lavoro. Quindi chi paga il CTU nominato dal giudice?

Il principio elaborato dalla giurisprudenza di merito e legittimità è quello della solidarietà tra le parti in causa

L’obbligazione del pagamento spetta ad entrambe le parti in misura uguale, posta in misura differenziata o in carico provvisorio di una delle parti. 

L’Art 696 bis cpc

L’articolo 696 bis è quel procedimento del Codice di procedura civile che consente di ottenere un accertamento tecnico ufficiale in poco tempo, redatto come già anticipato da un esperto nominato direttamente dal presidente del tribunale. Recita: “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. […] Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione. […] Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. […] Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. […] .

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