Bicicletta pedalata assistita e Ciclomotori secondo il codice della strada

Le bici a pedalata assistita o bici elettriche stanno cambiando il concetto di mobilità urbana e sono sempre più diffuse in Italia. Nonostante sia un mezzo nato di recente, il numero delle bici a pedalata assistita è destinato ad aumentare.

Solo nel 2020, complice anche il bonus mobilità, è stato raggiunto il record di oltre 2 milioni di bici vendute. Le città si adeguano a queste necessità e si muovono in una direzione più sostenibile, ampliando la rete delle proprie piste ciclabili e sviluppandone di nuove.  

Il rovescio della medaglia è che il numero degli incidenti stradali che vedono coinvolte bici elettriche è in aumento.  Cosa prevede Codice della Strada in merito alle bici con pedalata assistita?

Cos’è una bici elettrica?

Una bici elettrica o bici a pedalata assistita è una bicicletta munita di una batteria e un motore elettrico situato nella zona del movimento centrale oppure sul retro, sotto il portapacchi. Le biciclette elettriche sono equiparate ai velocipedi con un motore elettrico ausiliario che si attiva solo quando si azionano i pedali. È importante sottolineare che il motore non sostituisce il lavoro delle gambe, ma le aiuta durante lo sforzo.

Per legge il motore elettrico può intervenire solamente fino a 25 km/h, velocità dalla quale dovremo quindi procedere con la forza delle nostre gambe!

Codice della strada per le Biciclette elettriche

La direttiva europea 2002/24/CE definisce che la bicicletta elettrica non richiede l’omologazione equiparandola a tutti gli effetti alle biciclette tradizionali sesoddisfa le seguenti caratteristiche:

  • potenza nominale massima continua del motore elettrico: 0,25 kW
  • alimentazione del motore progressivamente ridotta e quindi interrotta al raggiungimento dei 25 km/h
  • alimentazione del motore interrotta prima dei 25 km/h se il ciclista smette di pedalare
  • possibilità di disattivare il motore per utilizzare il veicolo come una semplice bici;
  • rispetto dei requisiti tecnici fissati dalla Direttiva UE 2002/24/CE del 18.03.2002

I veicoli che non rispettano questi requisiti vengono considerati ciclomotori e non sono più equiparati alle bici tradizionali: devono essere quindi omologati e immatricolati con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti. In quanto equiparato ai ciclomotori, il mezzo ha:

  • una targa
  • l’obbligo di assicurazione
  • la necessità di un patentino per il conducente

Cos’è un ciclomotore?

Il ciclomotore è un veicolo caratterizzato da una cilindrata non superiore a 50cc. e con la possibilità di sviluppare una velocità che va dai 25 km/h a massimo 45 km/h. I ciclomotori presentano solitamente 2 o 3 ruote e possono essere muniti di pedali ed essere destinati al trasporto di merci.

L’art 52 dei ciclomotori

Secondo l’articolo 52 i ciclomotori sono veicoli a motore con le seguenti caratteristiche:

  • motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, se termico (o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica);
  • capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;

I mezzi che superano queste caratteristiche sono considerati motoveicoli.

Bici a pedalata assistita ed Ebike: facciamo chiarezza

Le biciclette elettriche sono composte da due categorie: le bici a pedalata assistita e le biciclette elettriche. Guidare una bici a pedalata assistita non richiede particolari requisiti ma il codice della strada va comunque rispettato. Per il conducente, infatti, vige il divieto di passare con il rosso al semaforo, rispettare eventuali divieti di inversione di marcia, percorrere tratti controsenso e guidare in stato di ebbrezza.

A differenza delle bici a pedalata assistita le e-bike funzionano soltanto a motore, hanno cioè un funzionamento autonomo con un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall’azione della pedalata, con una potenza superiore a 0,25 kW. Le E-bike, inoltre, raggiungono una velocità massima superiore ai 25 km/h.

Incidenti in bicicletta: un’interessante sentenza della Cassazione pubblicata di recente

Il dispositivo start assist (pedalata assistita) non rende la bicicletta qualificabile come ciclomotore e quindi non è soggetto alle norme del CDS per la circolazione dei ciclomotori.

È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Palermo del 29 settembre 2020, n. 2881.

Nel caso di specie, gli agenti verbalizzanti contestavano al ciclista infrazioni al codice della strada per assenza di certificato di circolazione e targa e mancanza dell’assicurazione per responsabilità civile, constatando che il veicolo viaggiasse senza l’assistenza dei pedali.

La sentenza in commento ha richiamato la Direttiva Europea 2002/24/CE, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 31/01/2003

Nel caso specifico, i poliziotti avrebbero potuto verificare se il veicolo elettrico era un’autentica bicicletta a pedalata assistita controllando semplicemente se azionando l’acceleratore la ruota posteriore si metteva in funzione. Se la ruota si mette in funzione il veicolo risulta a tutti gli effetti un ciclomotore e quindi obbligato ad essere munito di certificato di circolazione, targa ed avere l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

In questo caso gli agenti non avevano accertato quanto sopra e, in conclusione, i verbali per violazione del codice stradale erano illeciti.

Incidenti in Bicicletta: ricevi la giusta assistenza ed un giusto risarcimento danni

Sei stato coinvolto in un incidente in bici o con una bicicletta con pedalata assistita? Gli esperti legali di Studio FLA Italia & Partners sapranno offrirti un adeguato e professionale supporto legale. Uno Studio legale composto da professionisti con una struttura organizzata che lavora nel tuo interesse in modo indipendente e non gestisce solo l’aspetto risarcitorio, ma anche l’aspetto burocratico per la tutela dei tuoi diritti e per ottenere il giusto risarcimento danni.

Scegli la sede operativa più vicina o contattaci telefonicamente per ricevere tutto il supporto necessario e senza nessun impegno da parte tua.

Ricevi una consulenza gratuita

Affidati allo Studio FLA Italia & Partners per ricevere una consulenza gratuita e senza alcun impegno da parte tua.
Non è dovuto nessun anticipo spese e il pagamento avverrà solo a risarcimento avvenuto.

Approfondimenti da non perdere