A seguito di un sinistro stradale, i soggetti legati da un vincolo di parentela con la persona macro lesa o deceduta, hanno diritto a tutela risarcitoria per il danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della della persona, tra i quali vanno annoverati i diritti inviolabili della famiglia.
Chi sono i soggetti che ne hanno diritto?
Ciascun familiare danneggiato è titolare di un autonomo diritto al risarcimento di tutto il danno morale, cioè la sofferenza interiore soggettiva ed emotiva che si avverte sia nel momento in cui si verifica il sinistro, sia dopo, ed esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana.
Nello stabilire la misura del risarcimento si deve tener conto della durata e della intensità del vissuto di ciascun familiare con la vittima danneggiata. Per quanto riguarda il vincolo di parentela per la legge, le relazioni interpersonali giuridicamente rilevanti sono: i rapporti tra parenti fino al sesto grado, poiché ai sensi dell’art. 77 c.c. la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre tale limite.
Anche i parenti più lontani possono, quindi, essere titolari di un diritto al risarcimento del danno subito. Tale risarcimento deve essere misurato in modo diverso per ciascun familiare della vittima, comprendendo tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (dolore, paura, disperazione) quanto quello dinamico – relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa della qualità della vita e delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Come si fa il calco del risarcimento?
Per ciascun parente danneggiato occorrerà quindi applicare le tabelle del Tribunale vigenti, per determinare il giusto valore del risarcimento.
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