- Cos’è il consenso informato?
- Consenso informato medico
- Per un consenso valido l’informazione deve essere accurata e completa
- Consenso informato e risarcimento danni
Cos’è il consenso informato?
Il consenso informato è l’accettazione che il paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera e non mediata. Grazie alla sottoscrizione del consenso il paziente sottoscrive un documento che ha un valore legale e che pertanto è in grado di tutelare la sua persona e il professionista in caso di conseguenze dannose.
Il consenso informato è un diritto fondamentale del paziente e viene acquisito dalla struttura sanitaria che si appresta ad eseguire una prestazione sanitaria. Questo viene sottoscritto in casi in cui la terapia medica o l’esame clinico possano comportare conseguenze anche gravi per la salute del paziente. La corretta informazione è un presupposto imprescindibile per la validità del consenso che deve essere sottoscritto in modo libero e non condizionato.
Consenso informato medico
Con l’acquisizione del consenso informato il paziente esprime il consenso a quanto proposto dal medico. La legge 219 del 2017 identifica nel corretto consenso informato due componenti in ambito medico-sanitario: le informazioni rese al paziente e il processo con cui sono rese comprensibili e utili. Tra le informazioni che il paziente deve comprendere troviamo la prognosi, la diagnosi, le conseguenze dell’eventuale rifiuto/rinuncia, i benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti sanitari e delle loro possibili alternative.
La legge 219 inoltre sancisce che è l’equipe medica a dover fornire le informazioni e che è invece la struttura sanitaria ad occuparsi della proposta di consenso informato che verrà sottoposta al paziente.
Per un consenso valido l’informazione deve essere accurata e completa
La legge 219 del 2017 prevede che il paziente venga informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi connessi, l’esistenza di valide alternative. Il consenso informato si fonda sul diritto di autodeterminazione, in stretto collegamento con il rispetto della dignità della persona.
L’informazione deve essere quanto più dettagliata ed investire con assoluta chiarezza le conseguenze ineluttabili e probabili di un intervento, così da porre il paziente nella condizione di compiere una scelta ponderata.
Il dovere di informazione, gravante sul sanitario, è funzionale al consapevole esercizio da parte della persona, del diritto, che la stessa Carta costituzionale (art 32 costituzione e art13 gdpr) ad essa soltanto attribuisce, (salvi i casi di trattamenti sanitari obbligatori per legge e di stato di necessità, che nella specie non vengono in considerazione).
Da questi principi, si trae la conseguenza che l’inosservanza del dovere di informazione costituisce inadempimento contrattuale, con obbligo conseguente di risarcimento del danno.
In altri termini, in assenza del consenso informato deve essere risarcita la lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, derivando dall’atto medico le eventuali conseguenze dannose.
Va dato conto del fatto che la giurisprudenza ha precisato che il consenso informato – personale del paziente o di un proprio familiare – in vista di un intervento chirurgico o di altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, non riguardano soltanto i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva, ma riguardano anche la concreta carenza ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento. In questo modo il paziente può non soltanto decidere se sottoporsi o meno all’intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un’altra.
Consenso informato e risarcimento danni
Il medico, la clinica o la struttura sanitaria hanno l’obbligo di fare firmare il consenso informato altrimenti le cure somministrate diventano illegittime ed è possibile ottenere il risarcimento danni.
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