Responsabilità Sanitaria e Consulenza Tecnica Specifica

La responsabilità sanitaria o responsabilità medica si verifica quando sussiste un nesso casuale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

La responsabilità sanitaria è quindi l’obbligo di rispondere da parte di chi esercita una attività sanitaria, come per esempio il medico, delle conseguenze derivanti dalla propria condotta illecita per i danni derivati al paziente.

Quando si deve provare un errore medico, diventa di fondamentale importanza valutare l’accaduto con competenza tecnica specifica, che né il presunto danneggiato né il suo difensore possono avere. 

Occorre quindi accertare con competenza e super-partes il quadro clinico e le condizioni di salute al momento di contatto con il medico e/o la struttura sanitaria, l’iter clinico al quale si è stati sottoposto e gli accertamenti diagnostici e strumentali posti in essere dal personale medico e no.

Ecco che allora nell’ipotesi di una situazione in cui risulta almeno un principio di prova sull’esistenza di un nesso causale tra condotta dei sanitari e l’evento dannoso, il ricorso ad un accertamento tecnico è necessario.

La consulenza tecnica specifica è difatti un atto che svolge una funzione di ausilio molto importante per la valutazione e nell’accertamento dei fatti lamentati, sia per le parti interessate, che per il giudice che sarà chiamato a decidere, nel caso non sia stato raggiunto un accordo in via stragiudiziale.

Il risarcimento danni medico e consulenza tecnica specifica

La figura di esperti in controversie legali dovute alla responsabilità sanitaria o malasanità è indispensabile per valutare e dimostrare l’esistenza del nesso di casualità tra l’aggravamento della patologia del paziente e l’azione oppure un’omissione del sanitario che determina l’errore medico e la responsabilità della struttura sanitaria.

Se si parla di responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica specifica diventa quindi lo strumento tecnico neutrale ed indipendente per appurare condotte imperite, imprudenti o negligenti, la natura e l’entità delle lesioni subite in rapporto causale con la condotta professionale del personale sanitario e/o della struttura e i postumi permanenti.

Una volta che si siano dimostrate le responsabilità sanitarie, il pregiudizio subito e la colpa medica è possibile richiedere il risarcimento danni per negligenza medica sulla base delle tabelle medico – legali di riferimento.

Tabelle danno biologico: come calcolare l’ammontare del risarcimento?

Le tabelle per il calcolo del danno biologico hanno lo scopo di aiutarci a calcolare il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria. Esistono due tabelle differenti che considerano il danno non patrimoniale ovvero le tabelle per il calcolo lesioni micropermanenti e tabelle per il calcolo del risarcimento lesioni per macroimpedimenti da errore medico.

Le tabelle per il calcolo del danno biologico tengono in considerazione:

  • la tabella dell’anno di riferimento;
  • l’età di chi ha subito il danno;
  • i punti d’invalidità riconosciuti;
  • i giorni di inabilità al 100%, 75%, 50% e 25%;
  • le spese mediche sostenute.

Responsabilità medica prescrizione

Il paziente danneggiato può richiedere il risarcimento danni subiti al medico, all’equipe o alla struttura sanitaria. È importante chiarire che esistono tempi di prescrizione differenti se parliamo di responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale.

Quando parliamo di prescrizione facciamo riferimento al tempo che chi ha subito l’errore medico ha a disposizione per far valere i propri diritti.

Quanto tempo ha quindi il paziente per agire in giudizio? Vediamo i tempi di prescrizione nei casi specifici:

  • La prescrizione per responsabilità extracontrattuale può essere addebitata al medico. Il diritto al risarcimento del danno medico derivante dal fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato come indicato nell’articolo 2947 c.c.;
  • La prescrizione contrattuale, invece, è addebitabile alla struttura ospedaliera. In questo caso il diritto al risarcimento ha un termine di prescrizione di dieci anni dal giorno in cui la malpractice medica è verificata come indicato nell’articolo 2946 c.c..

Responsabilità medica mediazione: consulenza tecnica specifica di Studio FLA

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Non è dovuto nessun anticipo spese e il pagamento avverrà solo a risarcimento avvenuto.

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